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Applicazione Regolamento della Regione Lombardia
n. 5 del 22 marzo 2019

In data 27 marzo 2019 è entrato in vigore il regolamento di cui all’oggetto concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai Corpi e ai Servizi della Polizia Locale. Gli Enti Locali devono adeguarsi a quanto previsto dal suddetto regolamento entro trentasei mesi dall’entrata in vigore (art. 18 comma 3).

L’Articolo 12 del regolamento de quo in particolare prevede che ai fini dell’attribuzione dei simboli distintivi di grado per il personale inquadrato in categoria C, gli ope­ratori dei Corpi e Servizi di Polizia Locale si distinguono in:agente, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 5 anni;

 
  1. agente scelto, personale con anzianità nel profilo di al­meno 5 anni;

  2. assistente, personale con anzianità nel profilo di alme­no 10 anni;

  3. assistente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni;

  4. assistente esperto, personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni;

  5. sovrintendente, personale con anzianità nel profilo di al­meno 25 anni;

  6. sovrintendente scelto, personale con anzianità nel profi­lo di almeno 30 anni;

  7. sovrintendente esperto, personale con anzianità nel profilo di almeno 35 anni.

Ciò premesso, ai fini dell’adeguamento previsto alla suddetta disposizione, mette conto richiamare alcuni principî del nostro ordinamento giuridico:

  • Il divieto di reformatio in peius

  • La salvaguardia dei diritti acquisiti

  • L’irretroattività delle disposizioni normative in malam partem

Non vorremmo che un’erronea applicazione della norma porti all’imbarazzante e paradossale situazione nella quale i Corpi e Servizi di Polizia Locale (municipale, provinciale e metropolitana) della Regione Lombardia siano gli unici al mondo (si badi bene) in cui il personale si trova a patire una degradazione per legge con le conseguenze che ne deriverebbero sia sotto un profilo operativo (si pensi, per esempio, a un operatore che nelle relazioni esterne fino a oggi si è qualificato come sovrintendente e domani si vede costretto a qualificarsi come assistente esperto) sia sotto un profilo morale. Riteniamo che il corretto adeguamento alla disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, del regolamento regionale in discorso, debba tenere conto dei diritti acquisiti dagli appartenenti ai Corpi; sicché a tutto il personale che alla data odierna, avendo maturato i previgenti requisiti di 20 anni nel profilo, sia già stato riconosciuto il grado di “sovrintendente”, non debba subire la degradazione ad “assistente esperto”, qualora non abbia ancora maturato un’anzianità di servizio di 25 anni. Convinti di un positivo riscontro si porgono Cordiali Saluti.

Milano, 24 febbraio 2021

IL SEGRETARIO REGIONALE
Daniele Vincini

 
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