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Adesione al fondo pensione di categoria Perseo Sirio e destinazione TFR

Vogliamo fornire qualche risposta a domande che ci pervengono dai colleghi, ma è doveroso premettere che fare chiarezza sul tema è tutt’altro che semplice, data la molteplicità di situazioni che riguardano ciascuno di noi con scelte che devono essere fatte tenendo conto non solo delle situazioni personali (anno di assunzione, anni di anzianità, situazione patrimoniale e familiare ad es.) ma anche di variabili date dal datore di lavoro (erogazione o meno su base contrattuale decentrata della quota dell’art. 208 C.d.S.) e finanziarie (tipologia del fondo, rendimento e spese). Cerchiamo di districarci dando queste delucidazioni ai colleghi che ci hanno chiesto chiarimenti...

Si deve distinguere innanzitutto tra i due diversi tipi di buonuscita ad oggi vigenti:

Indennità Premio di Servizio

  • spetta di diritto a coloro che sono stati assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di un Ente Locale prima del 31 dicembre 2000;
  • ha carattere previdenziale e viene erogata da INPS al termine del rapporto di lavoro secondo varie modalità in base all’importo accantonato e al motivo della cessazione del rapporto di lavoro;
  • il calcolo è basato moltiplicando 1/15° dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio;
  • beneficia in particolare di un’aliquota di tassazione molto favorevole.

Trattamento di Fine Servizio

  • riguarda i lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2001;
  • ha carattere di salario differito ovvero il lavoratore accantona una parte di salario che viene rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile e l’importo così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d’inflazione più 1,50%;
  • il montante finale darà luogo alla prestazione lorda da assoggettare a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.

Quello che ci preme chiarire è che per i lavoratori soggetti a IPS, l’adesione e il conferimento della quota già accantonata al Fondo pensione di categoria Perseo Sirio è del tutto facoltativo. Se però si è deciso di aderire al fondo, è necessario optare per il passaggio al regime di TFR. In particolare era possibile aderirvi a condizioni particolarmente vantaggiose (che in parte, se non in tutto, compensavano la differenza di trattamento tra i due meccanismi di calcolo e i relativi regimi fiscali) entro il 31/12/2020. Le domande che ci pongono più frequentemente questi lavoratori “anziani” sono “Cosa succede se non aderisco? Il mio Ente non può versare la quota di 208 e quindi perdo questo beneficio?” La risposta è: NO. Non si perde il diritto a ricevere la propria quota di 208. Il Fondo Perseo Sirio prevede infatti due tipologie di adesione, una prima “individuale” con conferimento della quota di IPS già accantonato, opzione di passaggio al TFR e conferimento dello stesso nel Fondo, una seconda invece chiamata “datoriale”, che viene aperta d’ufficio dal datore di lavoro rispetto ai singoli dipendenti destinatari di una quota di 208, che fa da recipiente esclusivamente per questa parte di versamenti di pertinenza del datore di lavoro, ma che non impegna il lavoratore a sottoscrivere l’adesione al Fondo e il conferimento del IPS o del TFR. Con la sola posizione datoriale si potrà quindi ricevere comunque la propria quota di 208, che verrà gestita dal Fondo nel comparto “bilanciato”, indipendentemente dal conferimento o meno del TFR. Se si desidera mantenere solo la posizione datoriale è sufficiente non rispondere alla lettera che è pervenuta dal fondo Perseo Sirio, che richiede invece l’apertura della posizione individuale.

Trattiamo adesso la situazione dei colleghi più giovani, assunti dopo il 1 gennaio 2001, che già si trovano in regime di TFR. Per costoro sono possibili due sole scelte: continuare ad accantonare il TFR presso INPS ovvero aderire a Perseo Sirio, stante il fatto che per il momento la vigente normativa non consente ai dipendenti pubblici, a differenza di quelli privati, di conferire il proprio TFR in un Fondo pensione o in un PIP di propria scelta diverso da quello contrattuale di categoria. La scelta è ovviamente soggettiva, considerato soprattutto il fatto, da tenere sempre a mente, che i fondi sono investimenti finanziari a rischio di capitale, ovvero che la quota accantonata può incrementare ma anche subire perdite a seconda delle performances di rendimento del fondo stesso. Vanno comunque sottolineati anche altri due aspetti da considerare nell’eseguire la scelta, che controbilanciano il rischio, rendendola attrattiva. Aderendo a Perseo Sirio il lavoratore versa di suo l’1% del proprio salario annuo, al quale aggiunge l’intero accantonamento annuale al TFR (6,91%) e riceve in più, dall’Amministrazione, un ulteriore 1%, per un totale complessivo del 7,91% del lavoratore e 1% del datore. Si può rilevare che, fatto il dovuto rapporto (1/7,91x100), il contributo del datore corrisponde ad un interesse pari al 12,64%, ogni anno, su quanto impegnato dal lavoratore. A questo si aggiunga che a tassi d’inflazione inferiori al 6%, la rivalutazione del TFR sarà sempre superiore all’inflazione stessa, producendo un aumento del potere d’acquisto degli accantonamenti.

Chiariti questi punti e già risposto sopra alla ricorrente domanda: “Cosa succede se non aderisco? Il mio Ente non può versare la quota di 208 e quindi perdo questo beneficio?”, rimane l’altro quesito: “Cosa succede se non rispondo alla lettera pervenuta dal Fondo Perseo Sirio?” Come già detto, se non si risponde alla lettera, non verrà aperta una posizione “individuale” e pertanto il TFR continuerà ad essere accantonato dall’INPS secondo le modalità ordinarie, senza che esso venga convogliato verso il Fondo Perseo Sirio. Attenzione però per coloro che sono stati assunti dopo il 1 gennaio 2019. Sulla base dell’accordo sottoscritto dai sindacati confederali e l’Aran nella riunione dello scorso 8 aprile, per il personale assunto dopo il 1 gennaio 2019 nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo Sirio è prevista l’adesione mediante silenzio-assenso (cosiddetta “adesione tacita”). Si prevede infatti che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull’esistenza del Fondo, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il silenzio-assenso). Se non fa né l’una, né l’altra cosa allo scadere dei sei mesi egli è iscritto. Riceve, quindi, una seconda comunicazione da parte del Fondo, che dovrà informarlo dell’avvenuta iscrizione e ricordargli che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso (appunto la lettera pervenuta in questi giorni a molti colleghi neo-assunti). Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona. Per non vedersi attivata l’adesione “individuale”, questi lavoratori devono quindi manifestare la propria volontà di NON ADERIRE, mandando lettera raccomandata o PEC al Fondo stesso e al proprio datore di lavoro.

A cura di Lorenzo Galdi

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