Questa OS è stata sollecitata dai colleghi per la mancata applicazione della circolare in oggetto. In specie si evidenzia che è possibile rientrare in comunità, in assenza di tampone, trascorsi i 21 giorni in quarantena; si cita testualmente: “…omississ… Casi positivi a lungo termine - Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Omississ…”
In relazione a quanto citato, ATS trascorsi i 21 gg non richiama più il lavoratore per consentire l’effettuazione del “tampone”. Qualora il datore di lavoro voglia sottoporre il dipendente al tampone di controllo al fine di accertarne la negativizzazione, circostanza che questa OS comprende e condivide, dovrà essere a carico del datore di lavoro tutta la procedura per l’effettuazione del citato “tampone”, anziché chiedere al lavoratore di effettuarlo in modo autonomo e dunque provvedendo personalmente alla spesa prevista.
Diversamente emergerebbe una applicazione diversa rispetto a tutti gli altri lavoratori non dell’Ente.
Stante quanto sopra si chiede di mettere, urgentemente, in atto le procedure di rientro in presenza degli operatori ancora in quarantena, nonostante i numerosi giorni trascorsi, provvedendo con rapidità all’effettuazione dei “tamponi” tramite gli Enti Sanitari normalmente utilizzati.
In attesa di un positivo riscontro, si porgono Cordiali Saluti.
Milano, 19/11/2020
Il Segretario DiCCAP/SULPL di Milano città
Daniele VINCINI
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